Sostituzione portone condominiale: cosa sapere

15 Marzo 2022

Sostituzione portone condominiale: cosa sapere

Chi vive in un condominio sa bene che esistono molte leggi e norme stabiliti dai vari regolamenti condominiali, che vanno rispettate al fine di non alterare il decoro e l’estetica dell’edificio stesso. Sarà bene fare chiarezza in merito alla gestione di questo genere di interventi tecnici che interessano quasi sempre la totalità dei condomini.

Come vanno considerati i portoni di ingresso condominiali?

Il portone dell’edificio condominiale rientra a pieno diritto nell’elenco delle parti comuni dello stabile, così come viene stabilito dall’art.1117 del Codice Civile, in quanto risulta essere il principale punto di accesso all’edificio e mette in comunicazione chi risiede al suo interno con l’esterno. Anche per questo il portone viene considerato come un elemento di protezione individuale e di terzi.

Sostituzione portone condominiale: chi decide e chi paga?

Gli interventi di ristrutturazione, manutenzione e quindi anche la completa sostituzione del portone condominiale dovranno essere approvati in assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti o almeno la metà del valore dell’edificio. La stessa maggioranza sarà sufficiente anche in caso di sostituzione del portone con un modello tecnologicamente più avanzato, che ne migliori quindi l’utilizzo e la sicurezza (come ad esempio l’apertura automatica o l’installazione di maniglie antipanico, ecc.), questo perché anche in questi casi non si è di fronte ad un’innovazione in quanto nulla cambia nella destinazione d’uso del bene. Sarà poi l’amministratore a richiedere l’intervento del fabbro: tra i numerosi servizi presenti nella capitale, fabbro-roma.me è molto spesso un riferimento per molti amministratori di condominio che hanno bisogno di un fabbro a Roma.

Per quanto riguarda invece le spese da affrontare nel caso in cui si decida l’effettiva sostituzione del portone, stando alla normativa di riferimento, e in quanto appunto considerato bene condiviso, tutte le spese per la manutenzione, ordinaria o straordinaria, del portone condominiale saranno a carico di tutti i condomini in proporzione ai millesimi in loro possesso. Questo è sempre vero, ad eccezione dei casi in cui sia diversamente disposto dal regolamento condominiale stesso. Può infatti capitare che alcuni condomini non utilizzino il portone condominiale, in quanto magari il loro appartamento sia situato al piano terra con affaccio ed entrata direttamente in strada, e quindi magari si rifiutino di partecipare alle spese di sostituzione del portone di ingesso. Il Codice Civile all’art.1123 non è molto chiaro a riguardo ma regolamenti successivi hanno ribadito che, essendo il portone, elemento necessario ed imprescindibile all’edificio, anche qualora non tutti i condomini ne facciano effettivamente uso, saranno tenuti a concorrere alle varie spese di manutenzione e ristrutturazione, in proporzione ai millesimi di loro proprietà.

Quando decide l’amministratore?

Nel caso in cui il guasto al portone condominiale rappresenti un pericolo evidente di sicurezza per i condomini o per i terzi, l’amministratore, può deciderne in autonomia la riparazione o l’eventuale sostituzione dello stesso, senza bisogno dell’autorizzazione dell’assemblea di condominio. L’art. 1135 del Codice Civile, al comma 2, prevede infatti la possibilità per l’amministratore di contattare direttamente un’impresa specializzata ad eseguire quei particolari lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza.

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